Periodici tecnici, professionali e scientifici:
il Tribunale dà ragione alle tesi dell'Ordine
29 mar 2017
Per ottenere l'iscrizione all'Elenco speciale, cha abilita anche i non iscritti all'Albo dei giornalisti a dirigere periodici di carattere tecnico, professionale o scientifico, debbono sussistere, congiuntamente, due elementi ineludibili, chiaramente indicati nell'art. 28 della nostra Legge professionale
Il periodico deve riferirsi a contenuti strettamente connessi a una tecnica, a una professione o a una scienza e la sua diffusione deve essere limitata ad una cerchia ben definibile di cultori di quelle materie, restando esclusa quindi la possibilità di una diffusione nelle edicole. Un periodico generalista può essere diretto solo da un inscritto all'Albo dei giornalisti.
Lo ha stabilito il Tribunale di Ancona respingendo il ricorso di un editore del Fermano che si era visto respingere dall'Ordine dei giornalisti delle Marche, e in seconda istanza dal Consiglio nazionale dell'Ordine, la richiesta di iscrizione nell'Elenco speciale per poter dirigere una pubblicazione di annunci economici e di incontri. L'Ordine regionale e quello nazionale erano assistiti in giudizio dalla collega pubblicista avv. Simonetta Cipriani di Castelraimondo.
Nella stessa sentenza, il Tribunale ha anche affermato un altro importante principio di diritto: chi richiede l'iscrizione a un Albo professionale o a un Elenco ad esso annesso deve dichiarare in sede di autocertificazione tutte le eventuali condanne penali riportate, anche se risalenti nel tempo e perfino estinte. Spetta infatti al Consiglio dell'Ordine valutarne la gravità e l'incidenza o meno sull'affidabilità del richiedente.