La legge sulla formazione
01 mar 2014Il regolamento andato in vigore a partire dal primo gennaio 2014
Di seguito il testo del regolamento che riguarda la formazione professionale continua degli iscritti all'Ordine dei giornalistiche e che è stato pubbicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 24 del 31 dicembre 2013.
Art.1
Scopo del Regolamento
1. Scopo di questo Regolamento è disciplinare l’attività di formazione professionale continua (FPC) per gli iscritti all’Albo.
Art.2
Definizione e obiettivi della FPC
La formazione professionale continua:
a) è attività obbligatoria di aggiornamento, approfondimento e sviluppo delle conoscenze e delle competenze giornalistiche ai sensi dell'art. 3, comma 5, della legge 148/2011. Il suo svolgimento è uno dei presupposti per la correttezza e la qualità dell'informazione;
b) è svolta nell’interesse dei destinatari dell'informazione e a garanzia dell’interesse pubblico;
c) è obbligo deontologico per tutti i giornalisti in attività, iscritti da più di 3 anni.
Art. 3
Attività di formazione professionale continua
Costituiscono attività di formazione professionale continua i seguenti eventi formativi, tenuti anche all'estero o nelle lingue delle minoranze linguistiche:
a) frequenza di corsi, seminari e master;
b) partecipazione agli eventi di cui sopra in qualità di relatore;
c) pubblicazione di libri a carattere tecnico-professionale;
d) insegnamento a livello accademico di discipline riguardanti la professione giornalistica;
e) svolgimento di attività formative a distanza (e-learning) accreditate dal CNOG;
f) frequenza di corsi di aggiornamento sull'utilizzo professionale delle nuove tecnologie;
g) frequenza di corsi di formazione organizzati da aziende, istituzioni pubbliche e private e altri soggetti accreditati dal CNOG.
Art. 4
Periodo formativo
1. Il periodo di formazione professionale continua è triennale. Il primo triennio decorre dal 1° gennaio 2014 e costituisce il riferimento temporale per tutti gli iscritti.
2. L'anno formativo decorre dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre.
3. Il credito formativo professionale (CFP) è l'unità di misura per la valutazione dell'impegno richiesto per l'assolvimento del compito della formazione professionale continua.
Art. 5
Assolvimento dell'obbligo della formazione professionale
Per l'assolvimento dell'obbligo di formazione l'iscritto all'Ordine dei giornalisti è tenuto a:
a) acquisire 60 crediti formativi in ciascun triennio (con un minimo di 15 crediti annuali) di cui almeno 15 crediti derivanti da attività formative aventi come oggetto la deontologia. Tramite le attività di formazione a distanza gli iscritti possono acquisire un massimo di 15 CFP nel triennio. I crediti conseguiti secondo le modalità previste dall'art. 3:
- per le lettere b) e g) non possono superare il massimo di 10 nel triennio;
- per la lettera c) non possono superare il massimo di 5 per ciascuna pubblicazione e un totale di 10 nel triennio;
- per le lettere d), e) ed f) non possono superare complessivamente il massimo di 20 nel triennio;
b) documentare all'Ordine regionale di appartenenza l'avvenuto svolgimento della formazione continua al termine di ogni triennio;
c) in nessun caso è possibile riportare nel computo dei crediti di un triennio quelli maturati nel triennio precedente;
d) per i nuovi iscritti all'Albo, l'obbligo formativo annuale decorre dal 1° gennaio del terzo anno successivo a quello di iscrizione. Tale previsione non si applica nel caso di cancellazione e successiva reiscrizione;
e) il mancato assolvimento dell’obbligo formativo è ostativo all’attribuzione di incarichi a qualsiasi titolo deliberati dal Consiglio Nazionale.
Art. 6
Attribuzioni e compiti del Consiglio Nazionale
1. Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei giornalisti, ai sensi dell'art.20, lettera b, della L. 69/1963, coordina,e promuove e autorizza lo svolgimento della formazione professionale continua e la orienta verso le nuove aree di sviluppo della professione. In particolare il CNOG si impegna:
a) a esaminare e valutare le offerte formative inserite nei programmi degli Ordini regionali e ad attribuire gli eventuali crediti;
b) a predisporre le norme di attuazione sull'applicazione delle tecnologie di e-learning alle attività formative;
c) ad assicurare ampia e tempestiva diffusione dei programmi tra tutti gli iscritti, anche attraverso un'apposita bacheca sul proprio sito internet;
d) a garantire uniformità di riconoscimento dei crediti alle attività formative ed elevato livello culturale delle stesse;
e) a individuare di concerto con altri Consigli nazionali crediti formativi professionali interdisciplinari;
Inoltre il Consiglio Nazionale:
f) può promuovere proprie attività formative, anche con lo sviluppo di innovative esperienze di apprendimento a distanza, attribuendo i relativi crediti;
g) può stipulare convenzioni con le Università per definire regole comuni per il riconoscimento reciproco di crediti formativi professionali e universitari;
2. Il CNOG autorizza, ai sensi del comma 2 dell’art. 7 del DPR 137/2012, eventuali soggetti terzi ad organizzare attività di aggiornamento professionale degli iscritti all’Albo, previa acquisizione del parere vincolante del ministero vigilante. La domanda di autorizzazione, con la relativa proposta di delibera motivata del CNOG, viene immediatamente trasmessa al Ministero della Giustizia per l’emissione del parere vincolante; agli istanti viene comunicata, a cura del CNOG, l’avvenuta trasmissione. Sulla base del parere vincolante rilasciato dal Ministero, il CNOG autorizza o rigetta la richiesta, con delibera motivata; l’elenco delle istanze accolte viene pubblicato sul sito internet del CNOG.
Art. 7
Attribuzioni e compiti degli Ordini regionali
In materia di formazione professionale continua gli Ordini regionali:
a) organizzano i corsi di formazione, anche attraverso la cooperazione o eventuali convenzioni con soggetti terzi;
b) operando anche di concerto tra loro, eventualmente attraverso apposite convenzioni, e con il supporto delle Scuole di giornalismo riconosciute dal CNOG, nonché Università, aziende, istituzioni pubbliche e private e altri soggetti, promuovono adeguate offerte formative, predisponendone i relativi programmi;
c) si impegnano – ove possibile – a favorire lo svolgimento gratuito della formazione professionale. La gratuità dovrà essere garantita sugli eventi che hanno come oggetto temi deontologici;
d) regolano le modalità di rilascio delle certificazioni di partecipazione alle attività formative;
e) possono adottare sistemi di rilevazione delle presenze dei partecipanti preferibilmente con modalità telematiche;
f) verificano annualmente, nei modi e nei tempi opportuni, l'assolvimento dell'obbligo di formazione professionale. L'accertamento della violazione di tale obbligo comporta l'avvio dell'azione disciplinare nei confronti dell'iscritto inadempiente.
Art. 8
Contenuto delle offerte formative
1. I programmi, articolati su base trimestrale o semestrale, non possono riferirsi a un periodo superiore all'anno formativo.
2. Relativamente agli eventi formativi di cui all'art. 3, i programmi devono indicare:
a) la tipologia dell'evento;
b) gli argomenti oggetto di trattazione;
c) la qualifica e il curriculum dei relatori;
d) la durata effettiva, espressa in ore;
e) la proposta sul numero di crediti da attribuire sulla base della griglia predisposta dal CNOG;
f) le date previste di svolgimento;
g) il luogo di svolgimento;
h) il numero di partecipanti consentito;
i) i costi della quota di partecipazione;
j) gli eventuali finanziatori o sponsor dell'evento;
k) altre informazioni ritenute utili.
3. Nel programma formativo devono essere contenuti argomenti relativi all'attività professionale giornalistica e in particolare alle materie attinenti all’informazione, alla cultura, alla comunicazione e lo sviluppo tecnologico dei media, alle materie giuridiche ed economiche, alle problematiche sociali, ambientali, alla storia del giornalismo, all'ordinamento professionale, alla multimedialità, alla deontologia (etica, informazione di genere, minori), nonché alle problematiche sindacali, previdenziali, fiscali e retributive;
4. Le attività formative organizzate al di fuori del territorio italiano sono soggette al medesimo regolamento previsto per le attività organizzate in Italia.
Art. 9
Esame e approvazione delle offerte formative
1. Il Consiglio Nazionale esamina le offerte formative tenendo conto dell’art. 20, comma b, della L. 69/1963.
2. Il Consiglio nazionale potrà negare, con motivato parere, l’approvazione dell’offerta formativa, ovvero indicare le integrazioni necessarie ai fini dell’approvazione stessa.
3. Per la valutazione delle offerte formative il Consiglio nazionale si avvale, a fini istruttori, del proprio Comitato Tecnico Scientifico.
Art. 10
Attribuzione dei crediti e sostegno alle attività formative
1. Il Comitato Esecutivo del Consiglio Nazionale, attribuisce i crediti formativi alle singole attività comprese nei programmi tenendo conto dei seguenti elementi:
a) tipologia e modalità di svolgimento;
b) durata effettiva;
c) contenuti e argomenti trattati;
d) eventuale collaborazione con altri soggetti rientranti fra quelli elencati all'art. 7, lettera b).
2. L’attribuzione dei crediti formativi è prevalentemente basata sulla durata dell’attività̀ e orientata all’adozione del parametro: 1 ora = 2 crediti formativi professionali.
3. Il Comitato Esecutivo propone al Consiglio Nazionale i sostegni economici da attribuire alle attività formative.
Art. 11
Esenzioni
L’iscritto può essere esentato per un anno dallo svolgimento della formazione professionale continua nei seguenti casi:
a) maternità̀ o congedo parentale;
b) servizio militare volontario e civile volontario, malattia grave, infortunio, assenza dall’Italia, che determinino l’interruzione dell’attività professionale per almeno 6 mesi;
c) altri casi di documentato impedimento derivante da accertate cause oggettive o di forza maggiore.
Art. 12
Entrata in vigore
Il presente Regolamento entra in vigore a partire dal 1° gennaio 2014.