Odg Marche
L'Ordine dei giornalisti è stato istituito con la legge del 3 febbraio 1963, n°69
E' persona giuridica di diritto pubblico e come tale appartiene alla pubblica amministrazione in quanto classificato ente pubblico non economico disciplinato dal Decreto legislativo n. 29/1993. Ad esso appartengono tutti i giornalisti professionisti e pubblicisti, iscritti nei rispettivi elenchi.
Compiti dell'Ordine sono: la custodia degli albi, degli elenchi e dei registri, l'esercizio del potere disciplinare sugli iscritti, la vigilanza sul decoro dei giornalisti e sull'espletamento della pratica professionale.
Il ruolo dei consigli è stato ampliato dal codice di procedura penale che li rende giudici delle violazioni commesse in danno dei minori, e dalla legge del 31 dicembre del 1996 n. 675 che impone ai consigli di intervenire in caso di violazioni commesse quando si divulgano i dati personali di un cittadino. Il consiglio ricopre il ruolo di "tribunale" interno alla categoria. Le istruttorie disciplinari sono avviate d'ufficio dal Consiglio, su richiesta della Procura o su esposto di un privato. I consigli regionali sono organi giudicanti di primo grado; appelli e ricorsi sono esaminati dal consiglio nazionale.
Sono anche da ricordare i compiti di controllo e promozione relativi all'espletamento della pratica, di interventi certificatori e sostitutivi del tirocinio qualora il direttore della testa si rifiuti di rilasciare la dichiarazione, nonché il controllo e il parere per il riconoscimento delle scuole professionali.
L'Ordine dei giornalisti è strutturato su base regionale Ogni Consiglio regionale (o interregionale) esercita le seguenti attribuzioni: cura l'osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni in materia; vigila per la tutela del titolo di giornalista, in qualunque sede, anche giudiziaria, e svolge ogni attività diretta alla repressione dell'esercizio abusivo della professione; cura la tenuta dell'Albo, e provvede alle iscrizioni e cancellazioni; adotta i provvedimenti disciplinari; provvede all'amministrazione dei beni di pertinenza dell'Ordine, e compila annualmente il bilancio preventivo e il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea; vigila sulla condotta e sul decoro degli iscritti; dispone la convocazione dell'assemblea; fissa, con l'osservanza del limite massimo previsto dall'articolo 20, lettera g), le quote annuali dovute dagli iscritti e determina inoltre i contributi per l'iscrizione nell'Albo e nel registro dei praticanti e per il rilascio di certificati; esercita le altre attribuzioni demandategli dalla legge.
Gli organi di ciascun Ordine regionale sono l'Assemblea, il Consiglio, il Presidente e il Collegio dei revisori dei conti. Le elezioni per il rinnovo del Consiglio e del Collegio dei revisori dei conti avvengono ogni tre anni. Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, con sede a Roma, coordina e promuove le attività culturali dei Consigli regionali, fornisce pareri al Ministro della Giustizia, decide sui ricorsi avverso le deliberazioni dei Consigli regionali, fissa le quote annuali dovute dagli iscritti.